Il Bonus formazione 4.0, istituito nel decreto attuativo del 14 maggio 2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 giugno 2018, è uno degli incentivi introdotti per stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione dei lavoratori, in particolare sulle nuove tecnologie e sul digitale.
Il Bonus, riconosciuto per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018, consiste in un credito d’imposta pari al 40% degli investimenti finalizzati “all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal Piano nazionale Impresa 4.0”.
Bonus formazione 4.0, proroga al 2019
Prorogato per tutto il 2019, il Bonus formazione 4.0 potrà essere richiesto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.
Confermato il tetto massimo dei 300mila euro (per le imprese grandi la soglia è stata abbassata), il credito d’imposta richiedibile varia a seconda della dimensione aziendale:
50% delle spese sostenute in formazione, per le piccole imprese;
40% per le medie imprese;
30% (ed entro il limite massimo di 200mila euro) per le imprese più grandi.
Ora è incluso anche l’e-learning
Il credito d’imposta può essere richiesto nel caso di corsi di formazione (erogati anche da soggetti esterni all’impresa) in modalità e-learning, purché siano organizzati in modo da garantire il controllo della frequenza e la continua partecipazione del personale alle attività formative.
Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha chiarito che sarà necessario mettere in atto strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale alle attività formative.
I corsi dovranno essere interattivi e prevedere dei momenti di verifica che rispondano ai seguenti requisiti:
– dovranno essere almeno quattro per ogni ora di corso;
– i quesiti dovranno essere a risposta multipla e saranno selezionati in maniera casuale dal sistema all’interno di un set di domande non minore di tre;
– saranno effettuati a intervalli irregolari e non prevedibili dall’utente;
– in caso di risposta errata, l’utente dovrà rivedere la parte di corso cui il quesito faceva riferimento e rispondere a un ulteriore quesito differente nel contenuto.
La prova di verifica prevista al termine del corso si ritiene superata rispondendo, correttamente, alla metà delle domande proposte.