Il congedo di paternità consiste nella possibilità data ai padri naturali, adottivi, affidatari, di assentarsi dal lavoro per alcune giornate al fine di accudire i propri figli, nell’arco dei 5 mesi successivi alla nascita. È stato istituito nel 2012 dalla legge Fornero per un solo giorno e poi portato a due giorni dalla legge di stabilità 2015 per il 2016 e 2017. Nel 2018 i giorni sono stati portati a 4, cui si aggiunge 1 giorno di astensione facoltativa.
Pur essendo ancora una misura sperimentale e non ancora strutturale, il congedo di paternità ha lanciato un importante segnale sociale sull’importanza della collaborazione di entrambe le figure genitoriali nella cura dei figli.
In media i congedi sono utilizzati da circa il 50% dei genitori: quello facoltativo è passato dai circa 5mila del 2013 agli oltre 9mila del 2016, mentre il congedo obbligatorio è cresciuto, rispettivamente, da più di 50mila a circa 93mila utilizzatori.
Congedo di paternità: come funziona adesso
Il congedo di paternità è un diritto autonomo del padre che gli permette di poter fruire di giorni di astensione dal lavoro, anche in forma non continuativa, indipendentemente dal congedo obbligatorio della madre.
Le misure di congedo (sia facoltativo sia obbligatorio) possono essere utilizzate per le nascite o adozioni avvenute nel 2018 tramite richiesta scritta all’azienda, con almeno 15 giorni di anticipo sulla data presunta del parto.
Il beneficio va utilizzato entro i cinque mesi successivi alla nascita, adozione o affidamento del bambino. Non sono previste sanzioni, né per il padre né per il datore di lavoro, in caso di mancato utilizzo.
Hanno diritto al congedo di paternità anche i lavoratori in cassa integrazione e in mobilità, mentre ne sono esclusi i dipendenti della pubblica amministrazione.
Congedo papà 2019, le novità in programma
Il 4 dicembre 2018 è stato votato un emendamento che finanzia nuovamente la misura, estendendola anche ai nati o adottati nel 2019.
La nuova misura prevede:
l’estensione a 5 giorni di congedo (attualmente sono 4) retribuiti e obbligatori;
2 giorni facoltativi (non più uno) da utilizzare in alternativa al congedo materno.
Durante il congedo, l’INPS riconosce un’indennità corrispondente al 100% della normale retribuzione lavorativa percepita, calcolata tenendo conto dell’ultimo stipendio percepito nel mese precedente a quello in cui ha avuto inizio il congedo.